Rassegna di giurisprudenza di legittimità - gennaio 2016

La Redazione
16 Febbraio 2016

Dalla redazione de IlTributario.it una selezione delle pronunce della Cassazione di maggior interesse depositate nel mese di gennaio 2016.

CONDONO – ESTINZIONE DEL PROCESSO CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Cass. civ., ss. uu., 27 gennaio 2016, n. 1518

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere conseguente alla presentazione dell'istanza di condono e al versamento dei relativi importi, avvenuta in pendenza del giudizio di primo grado, è rilevabile d'ufficio e pertanto anche in sede d'appello.

ILOR ROYALTIES – FISCALITA' INTERNAZIONALE

Cass. civ., sez. trib., 25 gennaio 2016, n. 1310

In tema di royalties, alla luce di un'interpretazione del diritto interno orientata in termini eurocomunitari ed in presenza di un regime convenzionale contro la doppia imposizione, è da escludere che i soggetti (anche persone giuridiche) residenti di uno Stato siano assoggettati al pagamento dell'ILOR nel Paese della fonte in aggiunta all'ordinaria imposizione fiscale diretta nel Paese d'origine. In particolare deve essere riaffermato che in caso di soggezione di un soggetto residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, tale percezione non può essere contemporaneamente soggetta ad ILOR in Italia.

REDDITOMETRO GIUDICATO ESTERNO

Cass. civ., sez. trib., 20 gennaio 2016, n. 943

In materia tributaria l'efficacia espansiva del giudicato esterno non è ostacolata dal principio dell'autonomia dei periodi di imposta in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo di imposta, rispetto ai fatti verificatisi al di fuori di esso, si giustifica solo in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che estendendosi a più periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente: nel caso di specie si trattava della contestazione, sulla base del “vecchio” redditometro, della spesa per incrementi patrimoniali che riverbera(va) i suoi effetti reddituali, in maniera costante, in più periodi di imposta. La prova contraria fornita dal contribuente ed accolta in un separato giudizio concluso con sentenza definitiva, ha efficacia di giudicato “esterno” anche in altri giudizi relativi ad altre annualità.

ESTINZIONE – COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2016, n. 569

La decorrenza del termine ex art. 75, co. 2 D.Lgs. n. 546/1992, utile per la riassunzione delle cause pendenti dinanzi alla CTC all'entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario del 1992, è condizionata alla ricezione dell'avviso dell'onere di proporre l'istanza di trattazione. Non rileva dunque, né è sufficiente, la conoscenza di fatto dell'avvenuta estinzione. Del resto l'iscrizione a ruolo della maggior imposta – che presuppone la definitività dell'accertamento conseguente alla definizione del processo tributario (art. 14, D.P.R. n. 602/1973) – deve essere preceduta da rituale comunicazione dell'ordinanza estintiva ai fini del reclamo ex art. 309 c.p.c. (Cass. civ., n. 3843/1993): solo da questo momento infatti decorrono o riprendono a decorrere i termini di prescrizione o decadenza, e con riferimento al reclamo avverso un'ordinanza presidenziale di estinzione, emessa ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 44, D.P.R. n. 636/1972 per omessa presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, non si applica il termine annuale di decadenza contemplato per le impugnazioni dall'art. 327 c.p.c. (Cass. civ., n. 8765/2008).

CTU - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Cass. civ., sez. trib., 13 gennaio 2016, n. 404

Nel contenzioso tributario, l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire ad eventuali carenze istruttorie delle parti, sovvertendo in tal modo i rispettivi oneri probatori. In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che possa costituire "error in procedendo" o vizio motivazionale l'omesso ricorso a consulenze o indagini tecniche d'ufficio ai fini della determinazione estimativa, non essendo tale potere esercitabile in funzione di ricerca di dati che dovevano essere previamente allegati dalla parte interessata.

CONTRADDITTORIO – IPOTECA

Cass. civ., sez. VI-T, 12 gennaio 2016, n. 259

Il giudice nello svolgimento del proprio mandato è chiamato a dare veste giuridica alle circostanze di fatto acquisite agli atti, impiegando a tal proposito la normativa che alle stesse meglio si addice. Conseguentemente, spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che – pur invocando una norma in concreto non applicabile (nel caso di specie, l'art. 50, co. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) – abbia comunque dedotto la nullità dell'iscrizione di ipoteca ex articolo 77 del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio.

COSAP GIURISDIZIONE

Cass. civ., ss.uu., 7 gennaio 2016, n. 61

Competono alla giurisdizione del Giudice Ordinario i giudizi relativi al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Il Canone per l'Occupazione di Aree Pubbliche – COSAP – infatti, deve essere ritenuto come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo per la medesima occupazione (TOSAP) in quanto configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.

ICI GIURISDIZIONE – COMPETENZA

Cass. civ., ss.uu., 5 gennaio 2016, n. 29

Dato che sussiste pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza – salvo i casi in cui tale pregiudizialità sia derogata in forza di norme o principi costituzionale o che assumono rilievo costituzionale –, nel caso in cui sia stato proposto regolamento di competenza (facoltativo) avverso una sentenza di primo grado di un Giudice che ha declinato la propria competenza a conoscere della controversia, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, secondo il disposto di cui all'art. 43, comma 3, I° periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio l'eventuale difetto da parte del giudice ordinario adìto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 c.p.c.

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