Notifica atti a mezzo posta dagli uffici giudiziari: la Corte conferma la validità
07 Febbraio 2017
“La notifica degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all'art. 60, del d.P.R. n. 600/1973 e delle singole leggi di imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere”. Così la Cassazione, nell'ordinanza del 6 febbraio 2017 n. 3073, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di Equitalia avverso una contribuente; Equitalia aveva impugnato la sentenza di secondo grado, ad essa sfavorevole, contestando la motivazione con la quale i Giudici di merito avevano ritenuto nulla la notifica della cartella relativa ad un fermo amministrativo, notificata a mezzo portiere.
La Cassazione ha accolto le doglianze di Equitalia sottolineando che “questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possano procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. Da ciò consegue che, qualora l'ufficio si sia avvalso di una tale modalità di notifica, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti, semplicemente, il servizio postale ordinario. Va anche detto che gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di notifica al portiere della stessa, viene considerata avvenuta la notifica nella data indicata nell'avviso di ricevimento. |