Favor rei: applicazione nell'ambito della revisione delle sanzioni tributarie

La Redazione
07 Marzo 2016

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 4/E, ha illustrato gli effetti del D.Lgs. 158/2016, chiarendo l'ambito di applicazione e di operatività del principio del favor rei; il contribuente potrà ottenere il ricalcolo della pena per gli atti non definitivi emessi prima del 1° gennaio 2016.

A seguito della riforma al sistema sanzionatorio amministrativo contenuta nel D.Lgs. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso, nella giornata di venerdì scorso, alcuni chiarimenti in merito all'applicazione e l'ambito di operatività del principio del favor rei, in riferimento a quegli atti emessi prima e dopo la riforma del 2015.

La Circolare in commento analizza in primis i principi generali di applicazione a regime del favor rei, sottolineando che laddove una legge posteriore preveda che la stessa fattispecie non sia più punibile o stabilisca sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione, si applica il principio del favor rei. Le norme sanzionatorie dovranno essere raffrontate, ante e post modifica, tenendo conto delle circostanze aggravanti, attenuanti o esimenti e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite.

La seconda parte del documento in analisi è dedicata all'applicazione del favor rei sugli atti emessi e non ancora definiti, l'Agenzia su tale questione ricorda che "anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all'autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del favor rei". A tal proposito viene confermato il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole.

Unica limitazione a tale diritto - si legge nella circolare - risiede nella definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione che impedisce in ogni caso l'applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata.

I contribuenti potranno richiedere all'Ufficio la rideterminazione della sanzione irrogata qualora siano destinatari di atti emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso. Tale richiesta dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un'istanza, a seguire l'Ufficio procederà al ricalcolo delle sanzioni e comunicherà l'esito del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli. La presentazione dell'istanza, in ogni caso, non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Infine viene confermato che, con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, per il contribuente è prevista una riduziona agevolata ad un sesto delle sanzioni irrogate e rideterminate; questo è possibile poichè il comma 2-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 era ancora in vigore alla data di emissione dell'atto, "il comma 2-bis ha efficacia solo con riferimento 'agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016'".

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