Nessun sopralluogo del Fisco per la modifica del classamento degli immobili ordinari
07 Marzo 2017
Per gli immobili della categoria ordinaria, il Fisco non è tenuto ad eseguire un sopralluogo qualora voglia modificarne il classamento. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 marzo 2017, n. 5600.
Nella causa in questione, il Fisco aveva provveduto a classificare diversamente alcune unità abitative di proprietà di un contribuente, valutandole come villini. Questa modifica al classamento era stata impugnata dal cittadino, che aveva iniziato un contenzioso volto a ristabilire la precedente situazione; secondo la CTR, infine, le doglianze del contribuente erano esatte, in virtù della mancanza di una stima diretta fatta con sopralluogo e anche per un difetto di motivazione circa i criteri seguiti.
Per l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, il sopralluogo non era necessario; e tale è stato anche il parere della Cassazione. Infatti, hanno illustrato i Supremi Giudici, «per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili “a destinazione speciale” (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo; inoltre, le caratteristiche strutturali del compendio immobiliare oggetto di controversia, non risultano sostanzialmente variate, alla luce delle planimetrie richiamate dall'ufficio, rispetto all'originaria classificazione in A/7, e ciò nonostante le variazione apportate in quanto, quand'anche suddiviso in più unità immobiliari rientranti in un complesso condominiale […] la classificazione in villino richiese la sussistenza di uno spazio esterno (area coltivata o no a giardino) ma non necessariamente esclusivo». |