Nessun sopralluogo del Fisco per la modifica del classamento degli immobili ordinari

La Redazione
07 Marzo 2017

Qualora il Fisco voglia modificare il classamento degli immobili appartenenti alla categoria ordinaria non è tenuto ad eseguire un sopralluogo. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5600/2017.

Per gli immobili della categoria ordinaria, il Fisco non è tenuto ad eseguire un sopralluogo qualora voglia modificarne il classamento. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 marzo 2017, n. 5600.

Nella causa in questione, il Fisco aveva provveduto a classificare diversamente alcune unità abitative di proprietà di un contribuente, valutandole come villini. Questa modifica al classamento era stata impugnata dal cittadino, che aveva iniziato un contenzioso volto a ristabilire la precedente situazione; secondo la CTR, infine, le doglianze del contribuente erano esatte, in virtù della mancanza di una stima diretta fatta con sopralluogo e anche per un difetto di motivazione circa i criteri seguiti.

Per l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, il sopralluogo non era necessario; e tale è stato anche il parere della Cassazione. Infatti, hanno illustrato i Supremi Giudici, «per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili “a destinazione speciale” (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo; inoltre, le caratteristiche strutturali del compendio immobiliare oggetto di controversia, non risultano sostanzialmente variate, alla luce delle planimetrie richiamate dall'ufficio, rispetto all'originaria classificazione in A/7, e ciò nonostante le variazione apportate in quanto, quand'anche suddiviso in più unità immobiliari rientranti in un complesso condominiale […] la classificazione in villino richiese la sussistenza di uno spazio esterno (area coltivata o no a giardino) ma non necessariamente esclusivo».

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