Notifica cartella: se emessa ante 2001 si applica il termine perentorio di quattro mesi

La Redazione
07 Marzo 2017

Sul tema relativo ai termini di notifica della cartella, i Supremi Giudici ricordano che trova applicazione l'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (ante riforma), secondo cui va considerato come termine di notifica "l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo".

I Supremi Giudici della Corte, con la sentenza n. 5380/2017, ricordano che sui termini di notifica della cartella emessa ante modifica dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (avvenuta con il D.Lgs. n. 193/2001 art. 1, comma 1), va considerato come termine "l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo".

Nello specifico la vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione vedeva il rigetto da parte della Commissione regionale dell'appello proposto dal contribuente: secondo la CTR, per i tributi oggetto di giudizio andava applicato il temine di prescrizione ordinaria, quindi quella decennale ex art. 2946 c.c.. Di conseguenza non poteva ritenersi estinto il credito (IVA) vantato dall'Amministrazione finanziaria.

La ricorrente sollevava opposizione alla decisione presa in secondo grado sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine di prescrizione quando invece avrebbe dovuto applicare il termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 per la iscrizione a ruolo del tributo, con la conseguenza che non avendo provveduto l'Ufficio ad iscrivere a ruolo l'imposta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso era divenuto definitivo, doveva ritenersi estinto per decadenza il diritto alla riscossione del tributo.

La scelta effettuata dai giudici di secondo grado si è basata sul principio di diritto di cui si era già dato conto in precedenza, per cui: "nel caso di avvisi di accertamento o rettifica divenuti definitivi in esito ad accertamento giurisdizionale divenuto irrevocabile, la successiva fase di riscossione del tributo rimane sottratta ai termini di decadenza prescritti per la formazione e la notifica dei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, in quanto nel caso di pretesa tributaria consolidatasi in seguito ad accertamento giudiziale passato in giudicato, il credito tributario si atteggia come qualsiasi altro diritto di credito accertato giudizialmente, il cui esercizio è assoggettato all'ordinario termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.".

La Corte: questo principio di diritto non può essere applicato alla fattispecie considerata con la sentenza n. 5380/2017. Innanzitutto viene ricordato che la normativa ha subìto diversi mutamenti, oltre ad una decisione costituzionale (15 luglio 2005, n. 280) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 cit., nella parte in cui non prevedeva alcun termine a pena di decadenza entro il quale si doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento. Sulla scorta di tale decisione il Legislatore è dovuto intervenire assoggettando in via generale ad un termine di decadenza la notifica di tutte le cartelle di pagamento (comprese quelle derivanti dall'ordinario procedimento di accertamento).

Dunque il nuovo art. 25 dispone che le cartelle di pagamento devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Nel caso di specie, non avendo efficacia retroattiva, non può essere applicato il nuovo testo dell'articolo in questione. Rimane, invece, valido l'art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1973 (come modificato dall'art. 11 del D.lgs. n. 46/1999), secondo cui: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede". Da considerare che all'epoca della notifica della cartella non era intervenuta la soppressione del termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 disposta dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 193/2001.

Alla luce di tutto ciò detto si evince che la sentenza d'appello, affermando l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione del diritto in luogo del termine decadenziale previsto dall'art. 25, non si è attenuta ai principi evidenziati e, pertanto, va cassata.

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