Interpelli e sanzioni: le specifiche dalle Entrate

La Redazione
07 Aprile 2016

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 analizzando le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 si sofferma anche sulle modifiche del sistema sanzionatorio amministrativo.

Con la Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 1° aprile 2016, l'Ente ha fornito una dettagliata guida sulle modifiche all'istituto dell'interpello, riformato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156; l'ultima parte del corposo documento è stata dedicata alla riforma apportata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, di modifica del sistema sanzionatorio amministrativo, osservando le fattispecie sanzionatorie correlate alle novità introdotte in sede di interpello.

Hanno evidenziato preliminarmente le Entrate che il rinnovato comma 7-ter dell'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che la mancata presentazione dell'istanza, ove obbligatoria, sia punita con una sanzione amministrativa ricompresa tra 2.000 e 21.000 euro; una sanzione dello stesso importo è applicata, ma in misura raddoppiata, se l'amministrazione, in sede di accertamento, “disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo”.

E, specificano le Entrate, evidenziando il carattere obbligatorio dell'interpello, che rende irrilevante la presentazione di un'istanza da parte di un contribuente che abbia già autonomamente provveduto a disapplicare la disposizione, “pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, va esclusa la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.