La Redazione
07 Aprile 2016

In tema di legittimazione processuale del soggetto dichiarato fallito si riconosce, nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento...

La legittimazione processuale del soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.

Il fallito, dunque, ha una propria legittimazione processuale al contenzioso tributario, distinta da quella della curatela, azionabile nell'ipotesi in cui il fallito decida di non opporsi alla pretesa fiscale, tale interpretazione si legge dagli artt. 43 della L.F. e 10 del D.Lgs. n. 546/1992, oltre che garantiti dall'art. 24, comma 1 e 2 della Cost.

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