Non antieconomiche le sponsorizzazioni ASD fino a 200.000 euro

La Redazione
07 Aprile 2017

In tema di sponsorizzazioni alle ASD la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8981/2017, ha statuito che fino a 200.000 euro non possono considerarsi antieconomiche; tali spese, infatti, non risultano contestabili se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi, a prescindere che vi sia stata registrazione del contratto.

In tema di sponsorizzazioni alle ASD la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8981/2017, ha statuito che fino a 200.000 euro non possono considerarsi antieconomiche; tali spese, infatti, non risultano contestabili se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi, a prescindere che vi sia stata registrazione del contratto.

La vicenda presa in esame dalla Corte di Cassazione vedeva il ricorso del contribuente avverso la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto indeducibili e non inerenti i costi oggetto delle riprese fiscali (quali spese di ristorazione, sponsorizzazioni di società sportive, prestazioni di sub-appaltatori) oltre che infondati i motivi alla base delle sanzioni irrogate.

In sostanza, il contribuente, mette in discussione la valutazione eseguita dal giudice d'appello sulla quaestio facti della riferibilità dei costi menzionati all'attività dell'impresa, la CTR appunto riteneva non inerenti/indeducibili le spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche (oggetto della ripresa fiscale).

Ora, la Cassazione, con la sentenza in disamina ha ricordato che le sponsorizzazioni erogate ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) costituiscono, per lo sponsor, spese di pubblicità sino a 200.000 euro annui, ritenendosi così integrata sia l'inerenza quantitativa che qualitativa. A tal proposito i Giudici di legittimità ricordano una serie di requisiti necessari:

  • che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • che sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifca attività promozionale.

Nel caso di specie risulta incontestata la ricorrenza dei presupposti su citati e le spese sostenute non possono essere contestate dal Fisco neppure qualora sussistano i relativi presupposti oggettivi e soggettivi, a prescindere dalla registrazione del contratto di sponsorizzazione e di eventuali omissioni dichiarative dei soggetti sponsorizzati.

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