Processo invalido se la notifica avviene presso un avvocato ignoto al contribuente

La Redazione
07 Giugno 2016

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11435/2016, ha confermato l'annullabilità del processo qualora la notifica dell'atto di appello venga effettuata presso un avvocato non riferibile al contribuente.

Se il contribuente istituisce il suo domicilio presso un avvocato e la consegna dell'atto di appello avviene presso lo studio di un altro avvocato, in un altro indirizzo, l'intero processo può essere annullato. Lo ribadisce la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza del 1° giugno 2016, n. 11435, accogliendo il ricorso di un contribuente che lamentava la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto la notifica dell'atto di appello era stata effettuata presso un avvocato totalmente estraneo al ricorrente.

All'origine del contenzioso con l'Amministrazione finanziaria c'era una diatriba sulla legittimità di un avviso di accertamento portante maggiori IVA, IRPEF ed IRAP in merito all'anno di imposta 1997; la Commissione Tributaria Regionale aveva a tal proposito accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformulando la decisione precedentemente sentenziata dal tribunale di primo grado.

Tuttavia, il problema di notificazione sollevato dal contribuente è bastato per invalidare l'intero processo. Nel caso in esame – ha osservato la Corte – trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione avvenuta in un luogo e ad una persona in nessun modo riferibili al destinatario è nulla. L'intero processo di appello è stato quindi dichiarato nullo, e la sentenza che lo ha definito è stata cassata senza rinvio; l'Agenzia delle Entrate è stata anche condannata alla refusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del contribuente.

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