Determinazione crediti d'imposta: conta l'entrata in funzione dei beni

La Redazione
07 Giugno 2016

Affinché si possa procedere alla giusta determinazione del credito d'imposta, l'art. 8 della L. n. 388/2000, prescrive beni oggetto dell'agevolazione debbano entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Questo quanto si evince nell'ordinanza n. 11561/2016 della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11561/2016, ha ricordato che in tema di determinazione del credito d'imposta, l'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prescrive che i beni oggetto dell'agevolazione debbano entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. I giudici, poi, tengono a precisare che per nuovi investimenti agevolabili si intendono: acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate e che i beni, muniti appunto del requisito di novità, possono essere sia materiali (mobili o immobili, da utilizzare durevolmente nell'attività d'impresa), che immateriali (brevetti, licenze di sfruttamento, marchi, know-how).

Nel caso in esame il contribuente ricorre in Cassazione lamentado la decisione presa dalla CTR, la quale riteneva valido il recupero di un credito d'imposta, usufruito ex art. 8 L. 388/2000.

Nella sentenza impugnata, si è accertato come "in sede di accesso nei locali di soli 18 mq, condivisi con altra società [...] non venivano rinvenuti i beni agevolati di cui alle fatture d'acquisto". Dunque i Supremi Giudici ritengono corretta l'applicazione della normativa in oggetto, non risultando inoltre dal ricorso proposto in sede di legittimità che fosse stata soddisfatta la condizione della "entrata in funzione" dei beni, nei tempi e nei termini posti dalla legge. Così come si rileva che nemmeno la contribuente abbia evidenziato dati certi contrari, con il fine ultimo di dimostrare che i beni strumentali, rilevati sul libro cespiti al momento dell'accesso dei verificatori fossero effettivamente esistenti presso la struttura produttiva entrata in funzione.

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