IVA inesigibile su merci non comunitarie riesportate
07 Giugno 2016
Con la pronuncia del 2 giugno 2016 (cause riunite C-226/14 e C-228/14) i giudici della CGUE sono intervenuti per precisare, ai fini IVA, le conseguenze derivanti dallo svincolo di merci da regimi doganali a seguito di inosservanza delle formalità doganali poste a tutela del mercato interno europeo e della liceità dei traffici commerciali. Generalmente può sorgere l'obbligo di pagare l'IVA all'importazione simultaneamente al sorgere dell'obbligazione doganale sorta a causa dell'inosservanza di formalità doganali (si veda CGUE, Sentenza 25 giugno 2015, C‑187/14, DSV Road): ipotesi però circoscritta alle merci che si trovano nel territorio doganale dell'Unione e non riguarda le merci che sono state riesportate. Se però le merci abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione, esse non possono considerarsi introdotte materialmente nel circuito economico dell'Unione e, di conseguenza, l‘IVA all'importazione non è dovuta.
Questo il principio di diritto affermato dai Giudici del Lussemburgo nella causa in esame:
L'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, giacché l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all'articolo 61 della direttiva menzionata, e ciò anche se un'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, non vi sono debitori dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 236, in base a tale interpretazione, non può essere applicato nelle situazioni riguardanti il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. |