Atto impositivo e difetto di motivazione: possibile la sanatoria?
11 Luglio 2016
Motivare, senza alcuna attività istruttoria, una pretesa tributaria soltanto sulla base di una sentenza penale irrevocabile, può apparire una forzatura, ma certamente è ingiustificato quando la pretesa, sempre senza alcuna propria attività istruttoria, si basa esclusivamente su uno degli atti, con cui viene promossa l'azione penale e quindi prima che la stessa azione sia sottoposta alla valutazione del giudice penale.
La richiesta di citazione a giudizio costituisce l'unico presupposto di fatto su cui si basa la pretesa fiscale, senza alcuna esposizione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Agenzia resistente a emettere l'atto impositivo. L'avviso impugnato che quindi sia privo di motivazione o ne contenga una insufficiente, tala da ledere il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al violazione dell'obbligo di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dev'essere considerato nullo.
E nemmeno può considerarsi una nullità di possibile sanatoria ex art. 156 c.p.c., perché l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum (cfr. Cass. civ. 21997/2014). |