IRAP: l'aiuto di una sola infermiera non giustifica il versamento dell'imposta da parte del medico

La Redazione
07 Settembre 2016

La Cassazione, con l'ordinanza n. 17565/2016, ricorda che in tema di IRAP se il professionista (medico) ha alle sue dipendenze un solo collaboratore (infermiera) non è soggetto all'imposta.

Se il medico si avvale del lavoro di una sola infermiera, non paga l'IRAP. A sancirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 2 settembre 2016, n. 17565, nella quale ha respinto il ricorso presentato dal Fisco che, negando il rimborso dell'imposta ad un medico, ha insistito fin davanti ai giudici della Corte, nonostante il responso della CTR.

I Giudici territoriali, infatti, avevano affermato che l'interessato “non aveva sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente, svolgendo la propria attività senza un'organizzazione di capitali e lavoro altrui, ma con beni strumentali strettamente necessari per l'espletamento della propria professione, e con una struttura strettamente legata all'esercente la professione di medico”.

Per le Entrate, però, il medico in esame aveva due dipendenti, e dunque la CTR aveva errato nell'escludere l'autonoma organizzazione. Eppure, notano i Supremi Giudici, non si trattava di un'altra dipendente operativa, ma di mere prestazioni di pulizia in appalto esterno.

Insomma, le pretese dell'Erario non avevano fondamento, secondo la Corte, che ha rigettato il ricorso, ricordando che a riguardo del presupposto IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione si ha nel momento in cui il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

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