Al via alle norme attuative in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA

La Redazione
07 Settembre 2016

Pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 208, il D.M. 4 agosto 2016 attuativo delle disposizioni del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di regime opzionale di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

Il Ministero dell'Economia ha stilato le norme che disciplinano il regime opzionale, previsto dal D.Lgs. n. 127/2015, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture relative alle operazioni IVA effettuate a partire dal 2017. Si tratta di una novità che, previo esercizio dell'opzione di durata quinquennale, fa venire meno l'obbligo di tutta una serie di adempimenti amministrativi e contabili e consente di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento (art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e art. 43, d.P.R. n. 600/1973).

La disciplina di dettaglio è contenuta nel D.M. 4 agosto 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 208, e regola i vari aspetti del regime: i controlli a distanza effettuati dall'Agenzia, le modalità di effettuazione dei pagamenti e i soggetti ammessi al programma di assistenza realizzato dal Fisco.

Controlli a distanza

L'Agenzia effettuerà controlli incrociati dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, con i dati contenuti in altre banche dati conservate dall'Agenzia medesima o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. L'esito di tali controlli sarà comunicato per via telematica al contribuente e sarà altresì messo a disposizione della Guardia di Finanza.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Per fruire della menzionata riduzione dei termini di decadenza i soggetti passivi, che aderiscono al regime di trasmissione delle fatture e a quello dei corrispettivi, devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Gli unici pagamenti ammessi in contanti solo quelli di importo non superiore a 30 euro. Ai fini della riduzione, che, specifica il Decreto in commento, vale solo in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati, i contribuenti devono inoltre comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione stessa nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

Programma di assistenza

I soggetti ammessi al programma di assistenza alle liquidazioni periodiche e alla dichiarazione IVA, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, sono: gli esercenti arti e professioni; le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata; limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati all'art. 18 del d.P.R. n. 600/1973.

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