Operazioni di cambio 'bitcoin': le Entrate ricordano l'esenzione dall'IVA

La Redazione
07 Settembre 2016

Con la Risoluzione pubblicata negli scorsi giorni, le Entrate forniscono chiarimenti circa le attività di intermediazione di valuta tradizionale con la moneta “virtuale” bitcoin, sottolineando che queste sono esenti IVA. Adeguandosi così alla posizione recentemente espressa dalla Corte di Giustizia Europea.

Con la Risoluzione 72/E, pubblicata in risposta ad un interpello dall'Agenzia delle Entrate, viene specificato che le attività di intermediazione di valuta tradizionale con la moneta “virtuale” bitcoin – definita altrimenti una “criptovaluta” alternativa a quella tradizionale, che funziona con dei codici crittografici – sono esenti dall'IVA. Inoltre, per i clienti persone fisiche che detengono bitcoin fuori dall'attività di impresa, bisogna parlare di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili, in quanto sono prive di finalità speculativa. Specifica infatti l'Agenzia: “per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto di imposta”.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate non fa che adeguarsi a quanto ha recentemente affermato la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, osservando come i ricavi derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin sono invece soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi. Viene anche specificato che, per valutare i bitcoin in disposizione a fine esercizio di una società, bisogna considerare il loro valore normale, dato dalla loro quotazione in quel particolare momento.

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