Operazioni di cambio 'bitcoin': le Entrate ricordano l'esenzione dall'IVA
07 Settembre 2016
Con la Risoluzione 72/E, pubblicata in risposta ad un interpello dall'Agenzia delle Entrate, viene specificato che le attività di intermediazione di valuta tradizionale con la moneta “virtuale” bitcoin – definita altrimenti una “criptovaluta” alternativa a quella tradizionale, che funziona con dei codici crittografici – sono esenti dall'IVA. Inoltre, per i clienti persone fisiche che detengono bitcoin fuori dall'attività di impresa, bisogna parlare di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili, in quanto sono prive di finalità speculativa. Specifica infatti l'Agenzia: “per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto di imposta”.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate non fa che adeguarsi a quanto ha recentemente affermato la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, osservando come i ricavi derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin sono invece soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi. Viene anche specificato che, per valutare i bitcoin in disposizione a fine esercizio di una società, bisogna considerare il loro valore normale, dato dalla loro quotazione in quel particolare momento. |