Ipoteca: necessaria comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire
07 Settembre 2016
I Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17612/2016, hanno ricordato che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura dell'iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica-patrimoniale del destinatario. I Giudici specificano inoltre che rientra nel potere del giudice qualificare giuridicamente i fatti cosi da utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attagli. Nel caso specifico la contribuente lamentava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa a diverse cartelle di pagamento, per omessa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973. A sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente Equitalia, questa richiama una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte (cfr. n. 19667/2014) che, esclusa, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 dall'ambito specifico dell'espropriazione, ha concluso per l'inapplicabilità della regola prescritta dall'art. 50 cit. Infatti, hanno proseguito i giudici, che "l'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 della previsione di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente...".
I Giudici della Suprema Corte però si discostano da quanto affermato in precedenza ritenendo che nonostante la modifica apportata all'art. 77 cit. in data posteriore all'iscrizione ipotecaria in oggetto, debba comunque intendersi la necessità di attivazione del contraddittorio prima della comunicazione dell'iscrizione stessa. La Corte, duqnue, rigetta il ricorso di Equitalia.
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