Il professionista che si avvale della collaborazione di una segretaria non paga l’IRAP

La Redazione
07 Settembre 2017

La Cassazione è tornata sul tema IRAP, ricordando che il presupposto dell'autonoma organizzazione non si ritiene integrato per il professionista con un collaboratore con mansioni di segreteria.

I giudici della Suprema Corte, con l'ordinanza del 5 settembre 2017 n. 20796, ricordano che il professionista che si avvale di una segretaria non paga l'IRAP. Con tale pronuncia, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, che riteneva legittimo l'assoggettamento ad imposta di una contribuente, medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le ragioni del Fisco, già disconosciute dai giudici di merito in appello, sono state nuovamente respinte dalla Suprema Corte. In particolare, la decisione di secondo grado è parsa agli Ermellini pienamente conforme al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9451/2016, che ha definito con maggior precisione i confini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il requisito dell'autonoma organizzazione – hanno infatti ricordato i giudici – è il presupposto impositivo dell'IRAP, e ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia pertanto inserito in strutture organizzative riferite a terzi; in secondo luogo, ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, avvalendosi di lavoro altrui in modo non occasionale; i lavoratori non possono superare la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

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