Omessa contabilizzazione, non è errore se le fatture sono state esibite al Fisco

La Redazione
07 Ottobre 2015

La mancata compilazione dei registri viene considerata come un errore “formale”, se le fatture sono state correttamente esibite all'Agenzia delle Entrate: lo ha detto la Cassazione, con la sentenza n. 19427/2015.

L'omissione della contabilizzazione delle fatture nel registro IVA non può essere considerata un “errore sostanziale”, se la società ha esibito tutte le fatture di acquisto: dunque, ha torto l'Agenzia a pretendere il recupero della tassazione dell'IVA detratta. A dirlo sono stati i giudici della Cassazione, con la sentenza del 30 settembre 2015, n. 19427.

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA riportata in detrazione nella dichiarazione dei redditi della S.r.l., in virtù dell'omessa contabilizzazione delle fatture del registro degli acquisti; a detta della società, che impugnò l'avviso, tale omissione costituiva una violazione formale, e non sostanziale.

Se la CTP aveva respinto il ricorso, così non fece la CTR, ritenendo acclarata l'esistenza delle operazioni, in quanto la società aveva esibito le fatture di acquisto: ergo, la mancata compilazione del registro non poteva considerarsi una omissione sostanziale.

Contro tale decisione di appello si era mossa l'Agenzia delle Entrate, ricorrendo in Cassazione con un ricorso integralmente rigettato dai Giudici di Piazza Cavour: infatti, secondo la Corte, l'Erario disponeva di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali alla detrazione; inoltre, pur in mancanza dei dati in registro, non era stata formulata alcuna contestazione sulla totale o parziale inattendibilità dei dati indicati nelle altre scritture ed esposti nella dichiarazione IVA. In sostanza, l'omissione contestata “non ha inciso sulla prova della esistenza delle condizioni essenziali per l'esercizio del diritto a detrazione”.

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