Imposta di registro: calcolata in misura fissa sulle sentenze di omologazione
07 Ottobre 2015
L'imposta di registro sulle sentenze di omologazione va calcolata in misura fissa, e non proporzionale: ad entrare nel merito della questione, recentemente, è stata la Corte di Cassazione, intervenendo in merito della liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sentenza di omologazione del concordato preventivo di una società, che aveva presentato ricorso dopo il giudizio di secondo grado. La contribuente lamentava l'errata applicazione della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 360, n. 3) del c.p.c.: i Giudici di appello avevano infatti ritenuto che l'imposta di registro sulle sentenze di omologazione del concordato preventivo si applicasse in misura proporzionale e non in misura fissa. A confermare la tesi della contribuente sono quindi stati i giudici della Cassazione, nella sentenza depositata il 1° ottobre 2015 n. 19596. Hanno a tal proposito affermato gli Ermellini: “In tema di imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione di beni ai creditori va inquadrata, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione di cui lettera g), art. 8 della tariffa, parte nona, allegata al D.P.R. 131/1986, comprendente, genericamente, gli atti di omologazione, con la conseguenza che ad essa si applica l'imposta non in misura proporzionale, ma fissa”. Il ricorso della società contribuente, accettato, ha dunque sortito l'effetto di cassare la precedente sentenza del tribunale di appello. |