Validità della notifica della sentenza effettuata in “mani proprie” anziché presso il procuratore
07 Ottobre 2016
Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento che mi è stato notificato dall'Amministrazione Finanziaria per il recupero di costi asseritamente indeducibili, ho eletto domicilio presso il mio difensore. Risultato soccombente in primo grado, proponevo appello, all'esito del quale risultavo vittorioso. L'Amministrazione Finanziaria notificava la sentenza di seconde cure a me personalmente, anziché al domicilio eletto (lo studio del mio difensore). In tal caso la notifica può ritenersi valida ai fini della decorrenza del termine breve (sessanta giorni) per ricorrere in Cassazione?
L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è espressione del principio della specialità del processo tributario rispetto a quello civilistico, secondo cui la presenza di una norma processuale tributaria esclude l'operatività di quella processuale comune. Ne consegue, quindi, che i giudici tributari debbano applicare, in via primaria, le disposizioni del rito tributario e, solo in via secondaria, le norme processuali civili, ma con il limite duplice e contestuale della compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali e della mancanza di previsioni specifiche da parte del D.Lgs. n. 546/1992.
Espressione di tale ratio è, altresì, ai fini della questione che ne occupa, l'art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 il quale, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile e facendo al contempo salvo quanto disposto “nel presente decreto”, rende applicabile quanto codificato negli artt. 16 e 17. La soluzione al quesito proposto deve, pertanto, essere ricercata nella lettura del combinato disposto dei suddetti articoli, in vista della individuazione delle modalità di esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni processuali tributarie. L'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 regola, in modo specifico, le “comunicazioni e le notificazioni”, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente che per gli organi dell'Amministrazione Finanziaria; infatti, seppur richiami le norme del codice di procedura civile fa, comunque, “salvo quanto disposto dall'art. 17”.
Quest'ultima disposizione (id est, art. 17 D.Lgs. n. 546/1992), in tema di luoghi delle notificazioni e comunicazioni ("Luogo delle comunicazioni e notificazioni"), innanzitutto fa "salva la consegna a mani proprie".
Risulta, infatti, testualmente previsto, al comma 1, prima parte, che: "le comunicazioni e notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio". Per la corretta esegesi del dato positivo, attesa la sua natura di norma processuale e, per di più, speciale, si impone una stretta interpretazione letterale. Orbene, l'espressione "mani proprie" non può non riferirsi a tutte le forme di notifica previste dagli artt. 137 ss. del c.p.c., tra le quali figura anche quella eseguita a mezzo del servizio postale a seguito della quale l'atto viene, comunque, consegnato direttamente al destinatario, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 D.Lgs. n. 546/1992. Destinatario che, in virtù dell'interpretazione sistematica condotta alla luce della specialità (come già sopra esposto) del rito tributario, deve ritenersi essere la “parte costituita”, e non il “procuratore costituito”.
Di conseguenza, non possono trovare applicazione i princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità la quale, ricorrendo alle disposizioni che regolano le notificazioni degli atti del processo civile e, segnatamente, agli artt. 138 e 170 c.p.c., secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno in mani proprie del procuratore presso cui la parte ha eletto domicilio, ha affermato la nullità della notifica eseguita presso la parte personalmente, anzichè presso il difensore.
Conclusivamente, dal quadro normativo delineato, discende, quindi, che la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale effettuata a mani proprie della parte, sebbene la stessa si sia costituita a mezzo di un difensore nel giudizio “a quo”, sia valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (in tal senso, altresì, Cass. civ., sez. trib., n. 3795 del 26 febbraio 2016; Cass. civ., sez. trib., n. 2603 del 26 marzo 2014).
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