L'applicazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 nella richiesta anticipata di rimborso

La Redazione
07 Ottobre 2016

L'anticipata richiesta, da parte del contribuente, di somme la cui spettanza allo stesso non è messa in discussione, è fattispecie la cui disciplina sanzionatoria non può rinvenirsi ...

L'anticipata richiesta, da parte del contribuente, di somme la cui spettanza allo stesso non è messa in discussione, è fattispecie la cui disciplina sanzionatoria non può rinvenirsi nell'art. 13, comma 1°, del D.Lgs. n. 471/1997. Tale norma, in quanto avente natura sanzionatoria, è di stretta interpretazione, il che impedisce di assimilare la fattispecie del ritardato o omesso versamento a quella dell'ottenimento di un rimborso anticipatamente rispetto ai tempi previsti dall'ordinamento.

Pertanto, la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 471/1997, il quale sanziona il comportamento di chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto.

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