Aiuti di stato: illegittimità del recupero per violazione del principio di affidamento

La Redazione
08 Gennaio 2016

Secondo la costante giurisprudenza europea il principio del legittimo affidamento non rileva nella materia degli aiuti di Stato, quando l'operatore diligente è in grado di conoscere l'incompatibilità dell'aiuto con il diritto comunitario. Deve tuttavia ritenersi ...

Secondo la costante giurisprudenza europea (ex multis, CGUE, 20 marzo 1997, C-24/95) il principio del legittimo affidamento non rileva nella materia degli aiuti di Stato, quando l'operatore diligente è in grado di conoscere l'incompatibilità dell'aiuto con il diritto comunitario. Deve tuttavia ritenersi che il tempo per il recupero delle agevolazioni incompatibili non possa andare oltre i termini di ragionevolezza, determinandosi altrimenti un contrasto con il principio di responsabilità sancito dall'art. 340 TFUE (già art. 288 TCE), cui rimane soggetto non solo lo Stato italiano ma anche specificamente l'Agenzia delle Entrate sotto forma di danno da inadempimento (cfr. CGUE, 3 marzo 1982, C-14/82).

Il principio di buona fede e legittimo affidamento può però rilevare ove l'inadempimento scaturisca dal mancato rispetto – da parte delle autorità nazionali – di un termine procedimentale: l'aiuto erogato in forma di agevolazione fiscale, infatti, deve essere a tutti gli effetti assimilato ad un contributo finanziario, inerente un procedimento di spesa e afferente dunque alla contabilità pubblica ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 123/1998, e pertanto governato dal principio di certezza e affidamento di cui all'art. 1, D.P.R. 367/94 (cfr. anche Corte dei Conti, sez. riun., n. 7/2007)

(Nel caso di specie oggetto del recupero era l'agevolazione IRAP prevista dall'art. 15, L.R. Sicilia n. 21/2003. Con la decisione 7 febbraio 2007, n. 498/CE, la Commissione europea aveva ritenuto illegittima detta normativa, in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, ed aveva intimato le autorità italiane a conformarsi entro due mesi. A ben due anni di distanza, le istruzioni contenute nella dichiarazione fiscale dell'anno 2009 ancora contemplavano la possibilità di fruire di tale agevolazione).

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