Lite temeraria se l'Agente della riscossione persevera in pretese infondate

La Redazione
08 Gennaio 2016

Condannato l'ente impositore che ha insistito in una pretesa manifestamente infondata. Questo quanto deciso dai Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25852/2015.

Lite temeraria a carico dell'esattore che insiste nella sua pretesa della quale, sulla base dei documenti in suo possesso, è manifesta l'infondatezza. Lo ha affermato la Cassazione, con l'ordinanza del 22 dicembre 2015, n. 25852.

Il Tribunale aveva respinto l'opposizione proposta da Equitalia per ottenere l'ammissione allo stato passivo del fallimento di una S.r.l. di crediti erariali insinuati con due distinte domande tardive. Secondo il Tribunale, Equitalia aveva già chiesto ed ottenuto l'ammissione dei crediti dedotti in giudizio, oggetto di un'altra domanda di insinuazione tardiva, di cui le precedenti costituivano una “mera ed inammissibile duplicazione”.

Inoltre, secondo il Tribunale, Equitalia versava in una “colpa grave” persino in corso di causa: pertanto, l'Ente della riscossione era stato condannato al pagamento delle spese di lite e della somma di 4mila euro. Il ricorso era stato nuovamente impugnato da Equitalia, questa volta davanti alla Cassazione.

I Giudici di Cassazione non hanno usato clemenza, condannando Equitalia a pagare i 4mila euro precedentemente liquidati dal Giudice del merito. Su Equitalia gravava un grave abuso: infatti, essa aveva pagato il danno perché aveva insistito per l'accoglimento della propria pretesa laddove poteva rendersi conto della sua infondatezza semplicemente osservando i dati in suo possesso. Hanno affermato dalla Corte: “Non v'è alcuna norma [...] dalla quale possa desumersi l'obbligo dell'agente di impugnare il provvedimento di esclusione del credito e di insistere per l'accoglimento di una domanda della quale, sulla scorta dei documenti che sono in suo possesso, può agevolmente verificare la manifesta infondatezza”.

Il mandatario ha infatti una piena capacità processuale, ed è "perfettamente in grado di decidere se, a fronte del rischio meramente ipotetico [...] di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione”.

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