Lavoro dipendente: tassabili gli importi d'indennità risarcitoria se conessi al rapporto di lavoro

La Redazione
08 Febbraio 2016

È possibile escludere dalla tassazione IRPEF gli importi corrisposti dal datore di lavoro ad un dipendente per indennità risarcitoria, ma solo se non costituiscono frutto del rapporto di lavoro. A dirlo sono i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2229/2016.

È possibile escludere dalla tassazione IRPEF gli importi corrisposti dal datore di lavoro per indennità risarcitoria, ma ciò non avviene se l'erogazione economica trova la sua causa proprio nel rapporto di lavoro. A dirlo sono i Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 4 febbraio 2016, n. 2229.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto le pretese del contribuente, che aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia in merito ad un'istanza di rimborso per IRPEF relativa a ritenute alla fonte sugli importi corrisposti per “ristoro per la maggiore esposizione a rischio radiologico”, ritenendole di indennità risarcitoria e, pertanto, giudicandole escluse dalla tassazione IRPEF come dall'art. 6, co. 2 del D.P.R. n. 917/1986.

Secondo i Giudici della Corte, al fine di negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata da parte del datore di lavoro ad un dipendente, “è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro”.

Ora, per i Giudici di legittimità l'indennità sostitutiva oggetto della controversia trovava la sua giustificazione proprio nel rapporto di lavoro: la Commissione Regionale aveva pertanto errato attribuendole una natura risarcitoria, escludendola dalla base imponibile. Pertanto, la sentenza di merito è stata cassata.

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