Contraddittorio emesso sulla base del p.v.c.
08 Marzo 2016
Il termine dilatorio di cui all'art. 12, co. 7, L. n. 212/2000 è previsto per assicurare il principio della capacità contributiva e far sì che l'accertamento sia emesso sulla base tanto delle considerazioni esposte nel p.v.c. dal diverso soggetto cha ha verificato il contribuente, quanto di quelle che quest'ultimo non ha potuto esporre in quella sede: pertanto, non vi è ragione di dilazionare l'azione erariale quando è lo stesso ufficio deputato ad emettere l'accertamento che valuta i dati da lui stesso raccolti o quelli emersi da indagini riguardanti un soggetto terzo; ed il contraddittorio preventivo non può essere ritenuto inderogabile quando i provvedimenti amministrativi non arrecano un pregiudizio grave ed irreparabile al cittadino.
|