Società estinta: le obbligazioni pendenti si trasferiscono ai soci

La Redazione
08 Marzo 2016

Il meccanismo di tipo successorio enunciato dall'art. 65, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 viene esteso per analogia al caso di estinzione societaria.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio (in applicazione analogica dell'art. 65, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero stati o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Per meglio specificare tra i rapporti giuridici che si trasferiscono ai soci vi son anche le sopravvenienze passive, ossia le posizioni pregiudizievoli che, originate prima dell'estinzione dell'ente, sono accertate successivamente; con l'estinzione della società questa perde la capacità di stare in giudizio, dunque, il provvedimento emesso versus la società estinta deve considerarsi privo di effetti in quanto questa risulta non più aggredibile.

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