In GU il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi detenuti dagli Uffici del CPGT
08 Marzo 2016
Con Delibera del 16 febbraio scorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 55/2016), il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha emanto il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. Il Regolamento in questione prevede un primo articolo riguardante l'ambito di applicazione, dove vengono individuate le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici del Consiglio di Presidenza; per poi evidenziare l'iter necessario che permette di esercitare il diritto di accesso: richiesta scritta e motivata con compilazione di un apposito modulo (allegato al Regolamento) che dovrà essere inviato tramite PEC al Consiglio, all'art. 3 fanno seguito una serie di considerazioni necessarie da rispettare affinché la procedura sia eseguita correttamente.
L'art. 4 tratta poi del diritto di accesso mediante strumenti informatici, la possibilità di utilizzare adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi così da garantire l'accertamento dell'identità dei soggetti, nonché la sicurezza delle transazioni. Il Consiglio procede nella disamina del rifiuto, ovvero limitazione o differimento dell'accesso, sottolinenando che la motivazione di tale eventualità debba essere motivata dal responsabile del procedimento di accesso, a tale rifiuto il richiedente può comunque ricorrere entro 30 giorni al TAR.
Ulteriori aspetti enunciati all'interno del Regolamento riguardano poi la possibilità di sottrarre alcuni documenti amministrativi al diritto di accesso, nonché gli atti e i pareri legali resi dall'Avvocatura dello Stato (con carattere endoprocedimentale), gli atti e i documenti relativi a procedimenti in itinere, oltre che gli atti formati e trasmessi in relazione a procedimenti contenziosi.
Il regolamento si chiude con l'art. 8 dedicato ai costi di produzione, ricerca, visura e spedizione; il Consiglio evidenzia che l'esame dei documenti é gratuito, fatte salve alcune eccezioni (determinati nell'allegato 2 del Regolamento). |