Libri digitali su supporto on-line: l'aliquota ordinaria non viola le norme comuni

La Redazione
08 Marzo 2017

La CGUE, con la sentenza relativa alla Causa C-390/15, depositata il 7 marzo, ha ritenuto valida la norma prevista dal punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, laddove si rileva una diversità di trattamento ai fini IVA tra prodotti cartacei o su altri supporti fisici e libri digitali fruibili per via elettronica.

La CGUE, con la sentenza relativa alla Causa C-390/15, depositata il 7 marzo, ha ritenuto valida la norma prevista dal punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, laddove si rileva una diversità di trattamento ai fini IVA tra prodotti cartacei o su altri supporti fisici e libri digitali fruibili per via elettronica.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell'articolo 98, paragrafo 2, e del punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009.

Tale domanda è stata presentata in seguito alla proposizione, da parte del Rzecznik Praw Obywatelskich (Difensore civico, Polonia), di un ricorso volto a far constatare la non conformità alla costituzione polacca di disposizioni nazionali che escludono l'applicazione di un'aliquota ridotta IVA alla fornitura di libri e di altre pubblicazioni digitali per via elettronica. Siamo infatti di fronte a prodotti inseriti in una particolare tipologia di commercio elettronico, diversa non solo dai libri cartacei ma anche da quei prodotti chi si poggiano su altri supporti fisici (ed esempio i CD, CD-ROM, audiolibri).

La Corte ha evidenziato come il Consiglio UE abbia previsto di riesaminare il sistema impositivo specifico dei servizi forniti per via elettronica, al fine di tener conto dell'esperienza acquisita e che anche la Commissione UE ha annunciato la propria intenzione di esaminare l'elaborazione di un progetto di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112 modificata. In generale il Legislatore dell'Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse.

In conclusione, nel dispositivo della CGUE, si legge che "Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, o dell'articolo 98, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato III alla medesima".

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