TOSAP dovuta dal condominio con griglie di aerazione su proprietà comunale
08 Giugno 2016
Il condominio che colloca le griglie di aerazione del garage sotterraneo su un suolo pubblico paga la TOSAP. Non sfugge alla tassa nemmeno se il Comune aveva ceduto la superficie come diritto di superficie in ipogeo. È il caso esaminato dalla Cassazione con l'ordinanza del 1° giugno 2016, n. 11449.
Il condominio ricorrente aveva posizionato delle griglie di aerazione del garage sotterraneo su un'area di proprietà comunale, ceduta dal Comune quale diritto di superficie ipogeo. La CTR dichiarava spettante il pagamento della TOSAP, ma non dovute le sanzioni in quanto vi era un'obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria. Il condominio tuttavia ricorreva in Cassazione, ottenendo il rigetto del ricorso.
Lamentavano i condòmini che l'occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un'apprensione della disponibilità della cosa, duratura o temporanea, di tipo reversibile, che incida cioè sull'uso del bene senza modificarne la natura e la destinazione, potendo ripristinare l'uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature. Venendo al caso concreto, l'occupazione era da considerarsi irreversibile, in quanto le griglie erano indispensabili ed essenziali.
La Suprema Corte ha osservato che, per costante principio della Corte, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche bisogna individuare il presupposto impositivo nell'occupazione che comporti una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. “Siffatto presupposto – si legge in ordinanza – è stato realizzato nell'ipotesi in esame, atteso che con l'apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del condominio”. L'applicazione delle griglie, oltretutto, non può nemmeno essere definita irreversibile, dal momento che esse non modificano la natura del suolo pubblico e non ne compromettono la destinazione: se rimosse, verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell'uso collettivo. |