Presunzione di antieconomicità, sufficiente per legittimare l’accertamento

La Redazione
08 Giugno 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11436/2016, ha ricordato la legittimità dell'accertamento da studi di settore emesso dall'Amministrazione se quest'ultima ritiene che il comportamento del contribuente sia antieconomico.

Se l'Amministrazione finanziaria ritiene che il comportamento del contribuente sia antieconomico, tanto basta per legittimare l'accertamento nei suoi confronti basato sugli studi di settore. La mancata produzione da parte dell'Ufficio di ulteriori elementi a conferma della non congruità ed antieconomicità è considerata irrilevante, qualora l'Amministrazione abbia comunque invitato il contribuente al contraddittorio, senza esito. È la posizione dei giudici della Cassazione nella recente ordinanza del 1° giugno 2016 n. 11436.

Nella diatriba, ad un contribuente veniva notificato un accertamento con maggiori IRAP, IVA ed IRPEF. Secondo il Giudice di appello, però, nel caso in esame non erano state contestate irregolarità contabili e non erano stati forniti ulteriori elementi rappresentativi della conferma di non congruità ed antieconomicità. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ottenendo ragione. I Supremi Giudici hanno ricordato che la procedura di accertamento mediante parametri o studi di settore è un sistema di presunzioni semplici la gravità, precisione e concordanza dei quali non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito rispetto agli standard, ma nasce solo in seguito al contraddittorio.

Il contribuente deve comunque provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standard; la motivazione dell'accertamento deve al contempo essere integrata con all'applicabilità in concreto dello standard prescelto.

La sentenza impugnata, quindi, addossando ulteriori incombenti probatori all'Amministrazione, pur avendo questa invitato il contribuente al contraddittorio, appariva manifestamente erronea ed è stata cassata.

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