Delega necessaria in mancanza di potere dirigenziale
08 Giugno 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11663/2016, ha ricordato che qualora vi sia carenza di potere dirigenziale di chi abbia sottoscritto l'atto impositivo, l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, il sindaco possa delegare le funzioni (quali ad esempio:
ai responsabili degli uffici o dei servizi "indipendentemente dalla loro qualifica personale".
Questo quanto i Giudici di legittimità intendono chiarire, riprendendo poi un'importante pronuncia della Corte Costituzionale (n. 37/2015) che ricorda: in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, impone sotto pena di nullità che "l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o dall'altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza che venga richiesta una particolare carica dirigenziale.
Nel caso qui in esame, l'avviso relativo a TARSU, risulta sottoscritto dal funzionario incaricato andando a conformarsi ai suddetti principi.
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