Impugnazione tardiva: è onore del ricorrente dimostrare i vizi della notifica
08 Giugno 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11662/2016, ricorda che per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio non ha potuto prendere conoscenza dell'atto e conseguentemente del processo.
Nel caso preso in esame la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, i giudici della CTR non avevano rilevato la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di appello, poiché notificato presso il difensore domiciliatario del contribuente ma ricevuto da persona diversa. I giudici sottolineano che solo nei casi in cui la notifica risulti del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto conoscenza del processo. L'avviso di ricevimento prova (fino a querela di falso) che l'atto sia stato consegnato al destinatario (data la consegna presso il suo indirizzo), non risulta invece provata la lamentata nullità della notifica del gravame, che permette di giustificare la tardiva proposizione del ricorso in cassazione. |