L'efficacia di prove false non contestate

La Redazione
08 Giugno 2016

Le parti hanno il diritto/dovere di consultazione e di informazione per tempo delle attività e delle difese avverse con il duplice scopo di: prenderne libera e dovuta visione oltreché di ritirarne la propria copia messa a disposizione...

Le parti hanno il diritto/dovere di consultazione e di informazione per tempo delle attività e delle difese avverse con il duplice scopo di: prenderne libera e dovuta visione oltreché di ritirarne la propria copia messa a disposizione. Il tutto ai fini di approntare, depositare e/o notificare atti e documenti, nei termini e secondo le modalità previste per ogni tipologia di atto, secondo i propri interessi defensionali o processualistici.

La mancanza di espresso e formale disconoscimento delle fotocopie degli avvisi di ricevimento, con tempestivo deposito di querela di falso in ordine sia ai dati ed agli elementi in essi presenti sia alla loro conformità agli originali, costituisce piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ex artt. 2712 e 2719 c.c. (Nella specie, la CT ha rigettato l'opposizione agli avvisi in relazione al mancato pagamento delle imposte, in cui si eccepiva il difetto di ricezione delle notifiche delle prodromiche cartelle esattoriali e la prescrizione/decadenza della pretesa impositiva).

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