Fermo amministrativo valido anche dopo un anno dalla notifica della cartella

La Redazione
08 Giugno 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13738/2017, ha sancito la legittimità della misura cautelare, quale il fermo amministrativo, adottata a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Il fermo amministrativo adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento è legittimo: lo dicono i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 31 maggio 2017, n. 13738, con la quale hanno accolto il ricorso di Equitalia avverso la decisione della CTR favorevole ad una contribuente, che era ricorsa alla Commissione Regionale, impugnando il mancato invio della previa intimazione necessaria per l'inizio dell'esecuzione dell'espropriazione forzata.

Il fermo aveva il suo presupposto in diverse cartelle di pagamento, regolarmente notificate e mai opposte, diventate in tal modo definitive ed inoppugnabili. La contribuente aveva censurato il provvedimento per violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto l'attività di espropriazione aveva avuto inizio decorso l'anno dalla notifica della cartella di pagamento e senza che ne fosse stata preceduta da alcuna notifica di intimazione ad adempiere.

«In materia tributaria – si legge nella sentenza, cassando la precedente pronuncia dei Giudici di merito – il fermo amministrativo adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento è legittimo, nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente».

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