Il contraddittorio di nuovo alla Consulta: la contestazione delle sanzioni rende invocabile l’art. 6 CEDU?

La Redazione
08 Luglio 2016

Non può ancora dirsi concluso il dibattito in merito al tema del contraddittorio endoprocedimentale, che ha diviso e continua a dividere dottrina e giurisprudenza. Nella pronuncia in esame, la CTP di Siracusa, supportando i rilievi già espressi di recente dalla CTR Toscana 736/1/16, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito alla mancata previsione, all'interno del nostro ordinamento, di un principio generale che imponga all'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio c.d. endoprocedimentale con il contribuente ogni qual volta si accinga ad emanare un atto che incida sulla sfera dello stesso, ancorando il quesito ad un nuovo profilo di incostituzionalità.

Il dibattitto quanto mai vivace sollevatosi in merito alla tematica del “contraddittorio endoprocedimentale” ancora non può dirsi sopito. Continua a non convincere, infatti, la soluzione adottata di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 9 dicembre 2015, n. 24823 con nota di F. Picardi, Gli atti tributari ed il contraddittorio endoprocedimentale: il raccordo tra il diritto interno e quello comunitario), in virtù della quale un obbligo generalizzato di attivazione del dialogo con il contribuente sarebbe configurabile solo rispetto ai tributi armonizzati e – peraltro – la relativa omissione realmente sanzionabile solo laddove il contraddittorio avesse condotto il procedimento ad un esito differente.

Facendo seguito all'ordinanza di rimessione già depositata dalla CTR Toscana 736/1/16 (cfr. nota di L.R. Corrado), sono i giudici di Siracusa a sollevare nuovamente il dubbio di costituzionalità, ancora una volta alle prese con un accertamento “a tavolino” emanato inaudita altera parte.

Le pronunce successive alla soluzione delle Sezioni Unite. La CTP adita, dopo aver ricostruito il complesso mosaico degli orientamenti sviluppatisi sulla tematica in esame, passa in rassegna talune rilevanti pronunce che hanno fatto seguito alle SS.UU.:

  • CTR Toscana, Firenze, 736 cit., che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, c. 7, Statuto del contribuente nella parte in cui non prevede l'obbligo del contraddittorio per gli accertamenti a tavolino;
  • CTR Emilia Romagna, Reggio Emilia, 59/1/16, che pur dando atto degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, afferma il principio per cui le garanzie poste dall'art. 12, c. 7, dello Statuto prescindono dal luogo in cui è effettuata la verifica, in quanto la norma tutela la difesa e l'affidabilità dell'accertamento, e non il luogo in cui la verifica viene messa in atto.
  • CTR Piemonte, Torino, 126/1/16, che afferma come, non essendo stato concesso nella specie il diritto al contraddittorio per l'imposta sul valore aggiunto, la violazione va riconosciuta anche per gli altri tributai data l'unicità dei fatti.

I nuovi rilievi. Il contrasto con la CEDU. Con tratto di novità, la CTP di Siracusa individua ulteriormente un contrasto con le disposizioni contenute nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

In particolare si profila una violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione: “l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentale dell'individuo” (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 29/03/2006 Scordino contro Italia).

Ne discende che tale canone, che assurge a principio generale dell'ordinamento comunitario, appare violato dalle previsioni in materia di accertamenti a tavolino, perché l'assenza del contraddittorio anteriormente all'emissione di un atto destinato in breve tempo a divenire titolo esecutivo dando luogo all'esproprio dei beni del contribuente concretizza un intervento sproporzionato.

Altresì, secondo l'ermeneusi dei giudici siracusani, appare parimenti violato anche l'art. 6, primo par.: tale disposizione infatti, nel consacrare il principio dell'equo processo, stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge. Sebben tale disposizione non contenga esplicito riferimento ai giudizi tributari – anzi tradizionalmente esclusi in quanto non rientranti nel novero dei giudizi civili o penali (cfr. Corte EDU, Grande sezione, 12 luglio 2001 Ferrazzini vs Italy) - la Corte EDU ritiene sussumibili sotto l'art. 6 primo p. (controversie sulla fondatezza di ogni accusa penale) le controversie che abbiano ad oggetto l'irrogazione di sanzioni tributarie, le quali, pur di natura amministrativa, sono caratterizzate da finalità punitive e deterrenti (Corte EDU, sez. I, 23 luglio 2002, Janosevic vs Sweden e sez. I Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic vs Sweden).

Ma è con la decisione della Grande Sezione 23.11.2006 Jussila vs Finland, dato atto dell'impossibilità di tenere distinte all'interno di un procedimento le parti che riguardano la contestazione delle imposte da quelle che concernono la contestazione delle sanzioni, che si è consacrato il principio per cui le regole del giusto processo devono potersi invocare in tutti quei giudizi tributari nei quali sia presente un aspetto sanzionatorio, anche se l'impugnazione necessariamente coinvolga anche l'aspetto attinente alla determinazione dell'imposta.

Ne deriva che nei giudizi (quali quello in esame) nei quali la contestazione investe sia la pretesa fiscale sostanziale sia le sanzioni, la presenza di quest'ultimo profilo di impugnazione consente di invocare le garanzie previste dall'art. 6 CEDU.N

Il contrasto con le disposizioni citate risulta ancora più evidente se si considera che l'atto emesso in assenza di contraddittorio è destinato a diventare titolo esecutivo dopo un lasso di tempo ridottissimo dalla notifica.

Per questo motivo la CTP di Siracusa, rilevando insanabile conflitto delle norme di cui agli artt. 32,39 e 41-bis D.P.R. 600/1973 e 12 Statuto del contribuente con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, rimette la questione alla Corte Costituzionale.

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