Fruibilità del credito di imposta per redditi prodotti all'estero
08 Maggio 2015
Un contribuente ha conseguito dei redditi di capitale percepiti all'estero, mentre in Italia percepisce redditi soggetti a imposta sostitutiva e a titolo di imposta. Può ugualmente beneficiare del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero? Il problema deriva dal fatto che, per i redditi prodotti in Italia, non deve presentare la dichiarazione dei redditi in quanto tassati alla fonte. L'istituto del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L'Ordinamento italiano ha optato per il sistema del credito d'imposta in coerenza con il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Tale sistema, a differenza del diverso metodo dell'esenzione, che consolida sempre le imposte del Paese in cui il reddito è prodotto, rende definitivo il livello di imposizione più elevato (quello del Paese della fonte o quello del Paese di residenza). Per beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. n. 917/1986, è necessario che i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L'istituto non è, quindi, applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 917/1986. Sulla base di tale disposizione, infatti, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta, sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d'imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d'imposta o intermediari italiani. In relazione a tali redditi, la norma dispone, inoltre, che “il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero”. |