Fruibilità del credito di imposta per redditi prodotti all'estero

La Redazione
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08 Maggio 2015

Un contribuente ha conseguito dei redditi di capitale percepiti all'estero, mentre in Italia percepisce redditi soggetti a imposta sostitutiva e a titolo di imposta. Può ugualmente beneficiare del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero? Il problema deriva dal fatto che, per i redditi prodotti in Italia, non deve presentare la dichiarazione dei redditi in quanto tassati alla fonte.

Un contribuente ha conseguito dei redditi di capitale percepiti all'estero, mentre in Italia percepisce redditi soggetti a imposta sostitutiva e a titolo di imposta. Può ugualmente beneficiare del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero? Il problema deriva dal fatto che, per i redditi prodotti in Italia, non deve presentare la dichiarazione dei redditi in quanto tassati alla fonte.



L'istituto del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L'Ordinamento italiano ha optato per il sistema del credito d'imposta in coerenza con il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Tale sistema, a differenza del diverso metodo dell'esenzione, che consolida sempre le imposte del Paese in cui il reddito è prodotto, rende definitivo il livello di imposizione più elevato (quello del Paese della fonte o quello del Paese di residenza).

Per beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. n. 917/1986, è necessario che i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L'istituto non è, quindi, applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 917/1986.

Sulla base di tale disposizione, infatti, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta, sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d'imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d'imposta o intermediari italiani. In relazione a tali redditi, la norma dispone, inoltre, che “il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero”.