Il regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile in atto per tutto il 2015

La Redazione
03 Agosto 2015

Nell'ipotesi che un imprenditore da gennaio 2015 abbia aderito al nuovo regime fiscale forfetario previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore, con il decreto “Milleproroghe” intenda “tornare” al regime per l'imprenditoria giovanile, obiettivamente più conveniente, come si deve comportare se ha già emesso alcune fatture?

Nell'ipotesi che un imprenditore da gennaio 2015 abbia aderito al nuovo regime fiscale forfetario previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore, con il decreto “Milleproroghe” intenda “tornare” al regime per l'imprenditoria giovanile, obiettivamente più conveniente, come si deve comportare se ha già emesso alcune fatture?

Il decreto “Milleproroghe”, veicolato nel Decreto Legge n. 192/2014, convertito con modifiche in Legge 27 febbraio 2015, n. 11, contiene alcune importanti novità in materia fiscale. Tra le ultime novità introdotte durante la conversione in Legge emerge quella dell'estensione, per tutto il 2015, del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

La soluzione che si configura per il 2015, a seguito della novità introdotte nel decreto “Milleproroghe”, è la seguente:

  • applicabilità piena, per inizio attività e attività in corso, dei regimi ordinario, fiscale agevolato per autonomi ex Legge 190/2014 e di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011;
  • conferma dell'abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive ex L. 388/2000 e del regime degli “ex minimi”, di cui alla Legge 98/2011.

Coloro che a gennaio e febbraio hanno già emesso documenti fiscali con il nuovo regime forfetario previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e ora intendono “tornare” al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, dovranno essere messi in condizione di poter rettificare la scelta effettuata.

In questi casi possono tornare utili i chiarimenti forniti dalla Circolare 7/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del varo del regime dei minimi con la Finanziaria 2008 (Legge 244/2007). L'addebito dell'imposta al cessionario o committente effettuato nelle prime fatture 2015, può essere ricondotto a un'errore causato dalle incertezze normative per cui l'esposizione dell'IVA non è necessariamente riconducile all'espressione della volontà di rinunciare al regime agevolato.

In questi casi, quindi, l'operazione può essere rettificata con l'emissione di una nota di accredito (art. 26, del D.P.R. 633/1972), con conseguente diritto del cessionario/committente alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

In pratica il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime ordinario, si realizza solo quando il contribuente procede alla liquidazione periodica IVA.

Per quanto riguarda l'emissione dello scontrino fiscale (o della ricevuta fiscale), il dubbio si pone solo quando sul documento è indicata, anche se non è un dato obbligatorio, l'IVA applicabile sui beni e servizi erogati. Anche in questo caso si ritiene che l'indicazione sul documento della sola aliquota non debba essere considerata come volontà di applicare l'imposta sul valore aggiunto, dato che l'ammontare specifico dell'IVA non è riportato sullo scontrino.

Quindi, il comportamento concludente si realizza solo quando si provvede alla liquidazione della prima IVA periodica 2015.

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