IMU ed IRPEF sulla seconda casa
22 Giugno 2015
È da assoggettare ad IRPEF per il 50% il reddito dell'immobile ad uso abitativo non locato situato nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale assoggettato ad IMU?
L'art. 1, co. 717, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha modificato le disposizioni degli artt. 8, co. 1, e 9, co. 9, terzo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (cfr. co. 718). A seguito delle modifiche l'art 8, co. 1, prevede che l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (fabbricati non locati e terreni non affittati, per la componente dominicale) “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo”. Quest'ultima disposizione stabilisce che “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”. Va, inoltre, chiarito che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, ha ritenuto che per la definizione dell'abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell'ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all'art. 10, co. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986. Ciò in quanto occorre considerare che la disposizione che prevede la tassazione del 50% del reddito dell'immobile riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF e che, pertanto, appare coerente con tale premessa fare riferimento alle regole IRPEF. Si ricorda che per abitazione principale in base all'art. 10, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986 “si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso Comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso Comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la citata Circolare, che la disposizione in esame si applica anche nell'ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso Comune, un'altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU. |