Nuove iniziative imprenditoriali e passaggio al regime dei minimi
07 Luglio 2015
Rispetto al regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000, abrogato con l'introduzione del nuovo regime forfetario ex art. 1, co. 85, Legge n. 190/2014, il contribuente che alla data del 1° gennaio 2015 non abbia ancora terminato il triennio di attività, può transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, D.L. n. 98/2011 che, ai sensi dell'art. 10, co. 12-undecies, inserito in sede di conversione del D.L. n. 192/2014 (cosiddetto decreto Milleproroghe), è stato prorogato per tutto l'anno 2015?
Secondo quanto dispone l'art. 1, co. 88, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, "per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età", solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014, applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000, di poter transitare nel regime fiscale di vantaggio. Né lo consente la disposizione contenuta nell'art. 10, co. 12-undecies, D.L. n. 192/2014, ai sensi del quale “in deroga a quanto previsto dall'art. 1, co. 85, lett. b) e c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli art. 27, commi 1, 2 e 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015”. La citata proroga, infatti, ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015. Conseguentemente, i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui al citato art. 13, hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ovvero per il regime ordinario. |