Un contribuente che svolga attività al dettaglio e acceda al regime forfettario, è tenuto ad emettere lo scontrino? In caso affermativo lo scontrino è uguale a quello emesso dagli altri commercianti?
Il co. 69, dell'art.1 , della L. n. 190 del 23 dicembre 2014, dispone che fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
In sostanza, il contribuente è esonerato dai seguenti adempimenti:
- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.
I contribuenti forfettari sono, inoltre, esonerati:
- dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all'art. 21, co. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (cd. «spesometro»);
- dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001.
In capo ai contribuenti forfettari permangono, invece, i seguenti adempimenti:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi e conservare la documentazione; sulle fatture emesse dovrà annotarsi, in luogo dell'imposta, che trattasi di «Operazione in franchigia da IVA» con l'eventuale indicazione della relativa normativa nazionale o comunitaria;
- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. art. 50, co. 6, del D.L. 30 agosto 1993, 331).
Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, è obbligatoria l'emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati dall'emissione della stessa, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale secondo le ordinarie regole.
Al riguardo si fa presente che la C.M. dell'Agenzia delle Entrate n. 73 del 21 dicembre 2007, paragrafo 3-1.1, in relazione al «vecchio» regime dei minimi ex art. 27 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 chiarì che gli scontrini dovevano essere emessi senza addebito d'imposta.
Si ritiene che tale modalità valga anche per il nuovo regime forfettario.