Rateazione bis per chi ha già perso il beneficio

La Redazione
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15 Settembre 2015

Se un contribuente ha perso il beneficio della rateazione delle cartelle esattoriali perché in difficoltà finanziaria, può ripresentare una nuova domanda? Entro quale termine l'eventuale domanda dev'essere presentata?

Se un contribuente ha perso il beneficio della rateazione delle cartelle esattoriali perché in difficoltà finanziaria, può ripresentare una nuova domanda? Entro quale termine l'eventuale domanda dev'essere presentata?

Chi ha perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014 può ripresentare la domanda per un'altra dilazione.

Secondo quanto stabilito dal decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014), infatti, i contribuenti potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (sei anni) presentando la domanda entro il 31 luglio 2015. La proroga della “rateazione-bis” incontra dei limiti: il nuovo piano concesso non è prorogabile e il contribuente decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché otto rate). Inoltre, la “nuova” rateazione non può essere richiesta se è già stata avviata la procedura del “blocco dei pagamenti”. A seguito della richiesta di un nuovo piano di rientro da parte del contribuente, l'Agente non può però avviare nuove azioni esecutive.

L'art. 19, del D.P.R. n. 602/1973, è stato recentemente rimaneggiato al fine di rendere sempre più “duttile” lo strumento della dilazione dei pagamenti. In primo luogo, occorre notare che il Legislatore è intervenuto più volte, traslando in ultimo la competenza a concedere la dilazione del pagamento in capo all'Agente della riscossione. La concessione della dilazione inizialmente subordinata, oltre un dato limite d'importo, alla prestazione di una garanzia, non è più soggetta ad una tale condizione e il pagamento delle somme iscritte a ruolo o derivanti da avviso d'accertamento esecutivo possono essere ripartite fino ad un massimo di 72 o 120 rate mensili. Il debitore può, inoltre, richiedere che il piano di rateazione disposto dall'Agente della riscossione preveda, sin dal momento in cui la dilazione viene concessa, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, possibilità che era originariamente accordata solo nel caso di peggioramento della situazione di difficoltà manifestata dal contribuente.