Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione

La Redazione
26 Agosto 2015

Nel caso in cui un contribuente non avesse presentato il modello Unico PF 2014 (redditi 2013), nel quale avrebbe dovuto dichiarare attività possedute all'estero, è ancora possibile effettuare il ravvedimento o si deve procedere con la c.d. “voluntary disclosure”?

Nel caso in cui un contribuente non avesse presentato il modello Unico PF 2014 (redditi 2013), nel quale avrebbe dovuto dichiarare attività possedute all'estero, è ancora possibile effettuare il ravvedimento o si deve procedere con la c.d. “voluntary disclosure”?

Non è possibile effettuare, nel caso di specie, alcun ravvedimento per sanare la violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione. Secondo quanto dispone l'art. 13, c.1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997 è consentito il versamento di una sanzione ridotta, pari a 1/10 del minimo, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, solo a condizione che questa venga“presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”. In pratica è sanabile solo la c.d. “tardiva” presentazione, ovvero la presentazione successiva alla scadenza, ma, come detto, con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Resta, quindi, per il caso prospettato nel quesito, la strada della c.d. “voluntary disclosure” che rende possibile sanare le violazioni connesse alle attività detenute all'estero e non dichiarate (si vedano al proposito le indicazioni contenute nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, a proposito delle disposizioni di cui alla L. 15 dicembre 2014, n.186).

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