Reverse charge e condizioni di applicabilità

La Redazione
10 Settembre 2015

Ho una piccola impresa che si occupa, tra l'altro, di attività di tinteggiatura. Sono al corrente delle novità della Legge di Stabilità che mi impongono di applicare il reverse charge sulle prestazioni relative ad edifici, mi pongo però i seguenti quesiti: - l'inversione contabile sulle attività da me svolte si applica solo in caso di subappalto o anche nel caso in cui il servizio sia commissionato direttamente dall'appaltatore? - il reverse charge si applica solo nei confronti di imprenditori che operano nell'edilizia o nei confronti di qualsiasi contribuente esercente attività d'impresa?

Ho una piccola impresa che si occupa, tra l'altro, di attività di tinteggiatura. Sono al corrente delle novità della Legge di Stabilità che mi impongono di applicare il reverse charge sulle prestazioni relative ad edifici, mi pongo però i seguenti quesiti:

  • l'inversione contabile sulle attività da me svolte si applica solo in caso di subappalto o anche nel caso in cui il servizio sia commissionato direttamente dall'appaltatore?
  • il reverse charge si applica solo nei confronti di imprenditori che operano nell'edilizia o nei confronti di qualsiasi contribuente esercente attività d'impresa?

Atteso che le attività esercitate dall'imprenditore sono comprese fra quelle di cui al codice ATECO 43.34.00 (Tinteggiatura e posa in opera di vetri), si rendono indubbiamente applicabili le disposizioni di cui all'art.1, commi da 629 a 631 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, nell'ipotesi in cui le prestazioni siano svolte nei confronti di committenti soggetti passivi (B2B), come confermato anche nella Circolare n.14/E dello scorso 27 marzo 2015, si deve precisare che:

  • l'inversione contabile si applica indipendentemente dal fatto che la prestazione sia svolta nei confronti del subappaltatore o del committente;
  • il “reverse charge” riguarda “tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

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