Violazione degli obblighi di tracciabilità da parte di associazioni sportive
31 Agosto 2015
Quale regime sanzionatorio trova applicazione in caso di violazione da parte di associazioni sportive dilettantistiche dell'obbligo di tracciabilità di pagamenti e versamenti?
L'art. 1, co. 713, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche soggetti all'obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale, per le transazioni finanziarie. Il sistema sanzionatorio applicabile, dopo le modifiche recate, con decorrenza 1° gennaio 2000, dalla Legge n. 342 del 2000, in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti, è rinvenibile esclusivamente nel co. 5, dell'art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, e comporta, in capo all'associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della Legge n. 398 del 1991 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Va, inoltre, evidenziato che, considerata la nuova formulazione dell'art. 25, co. 5, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, ritiene che la disposizione dell'art. 4, co. 3, D.M. n. 473/1999, non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell'obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall'IRPEF per i percipienti delle somme corrisposte dall'associazione sportiva dilettantistica. Per completezza si rileva che, in caso di erogazioni liberali all'associazione sportiva dilettantistica, resta ferma la regola - valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con Risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E - della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall'importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto. |