Obbligazione tributaria: responsabilità del rappresentante di associazione non riconosciuta

Mauro Tortorelli
04 Ottobre 2015

Quando si configura, ai sensi dell'art. 38 c.c., la responsabilità personale e solidale dell'obbligazione tributaria da parte del soggetto che rappresenta un'associazione non riconosciuta?

Quando si configura, ai sensi dell'art. 38 c.c., la responsabilità personale e solidale dell'obbligazione tributaria da parte del soggetto che rappresenta un'associazione non riconosciuta? Quali sono i riflessi nel processo tributario?

L'applicazione dell'art. 38 c.c., riguardo l'operatività della responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, necessita della precisa individuazione del soggetto che ha agito nell'interesse e in nome e per conto dell'associazione.

L'imputabilità della responsabilità personale e solidale prevista ex art. 38 c.c., infatti, trascende l'astratta posizione assunta dal soggetto nell'ambito della compagine associativa e si collega, viceversa, all'effettiva ingerenza nell'attività dell'ente.

Nei confronti del soggetto investito della rappresentanza sociale, quindi, il presupposto della responsabilità solidale non è dato dalla carica sociale rivestita in sé, ma dall'effettivo compimento di atti di gestione a favore e per conto della associazione.

Tale principio, di carattere generale, è applicabile anche al diritto tributario. Per la sezione specializzata della Suprema Corte, infatti, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c., non è collegata alla titolarità formale della rappresentanza dell'ente, ma si fonda sull'attività concretamente svolta dalla persona che ha agito (Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18188; sez. trib., 6 settembre 2013, n. 20485; sez. lav., 15 settembre 2009, n. 19486).

Ne consegue che per affermare la responsabilità personale e solidale del rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta, da parte dell'ente impositore, non è sufficiente rinviare alla carica sociale rivestita dal soggetto, ma occorre accertare l'avvenuto svolgimento di atti concreti di gestione e di definizione dei rapporti tributari (Cass. civ., sez. trib., 17 giugno 2008, n. 16344; 10 settembre 2009, n. 19488 e n. 19486).

Sul piano processuale, posta l'insufficienza della sola prova della carica rivestita da un soggetto all'interno dell'ente (Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2000, n. 2471; sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26290 e 24 ottobre 2008, n. 25748), l'onere della prova dell'effettivo compimento di atti di gestione incombe sull'ente impositore (Cass. civ., sez. trib., 10 settembre 2009, n. 19486; Comm. trib. prov., Ancona, sez. II, 20 aprile 2015, n. 487; Comm. trib. reg., Genova, 9 febbraio 2015, n. 185; Comm. trib. prov., Cremona, 4 marzo 2014, n. 65; Comm. trib. prov., Reggio Emilia, 23 ottobre 2013, n. 191).

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