Giudizio in appello e cause di inammissibilità

La Redazione
08 Settembre 2016

Il combinato disposto dalla L. n. 546/1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, stabilisce che l'appellato "a pena d'inammissibilità" deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso...

Il combinato disposto dalla L. n. 546/1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, stabilisce che l'appellato "a pena d'inammissibilità" deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, "copia del ricorso ... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale", ed il combinato disposto dagli artt. 53, comma 2 e 22, comma 2 della L. n. 546/1992 stabiliscono che detta inammissibilità vada rilevata "anche se la parte resistente si costituisce...".

Il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione, assolve ad una doppia funzione:

  • verifica dell'osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo, impeditiva dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento dell'Amministrazione tributaria;
  • verifica della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente è normativamente ancorata alla "spedizione" e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente.

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