Giudizio in appello e cause di inammissibilità
08 Settembre 2016
Il combinato disposto dalla L. n. 546/1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, stabilisce che l'appellato "a pena d'inammissibilità" deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, "copia del ricorso ... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale", ed il combinato disposto dagli artt. 53, comma 2 e 22, comma 2 della L. n. 546/1992 stabiliscono che detta inammissibilità vada rilevata "anche se la parte resistente si costituisce...".
Il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione, assolve ad una doppia funzione:
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