Dichiarazione infedele o omessa: anche operazioni abusive ne integrano la fattispecie, se è individuata la norma anti-elusiva violata
08 Ottobre 2015
È una sentenza interessante e dettagliata, quella del 6 ottobre 2015, n. 40110, con la quale i Giudici della Corte di Cassazione specificano una particolare definizione di abuso del diritto. La vicenda discussa dalla Suprema Corte verteva su un imprenditore condannato per frode fiscale. Secondo i giudici, che hanno rigettato il suo ricorso, egli avrebbe costituito delle società con il solo scopo di sovrafatturare alcune vendite, ottenendo un indebito risparmio di imposta. “I reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione – si legge in sentenza – possono essere integrati anche da comportamenti elusivi posti in essere dal contribuente per trarre indebiti vantaggi dall'utilizzo in modo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustificare l'operazione, a condizione che sia individuata la norma anti-elusiva, specificamente prevista dalla legge violata […] come avvenuto nel caso in esame”. Passando a quel punto al secondo motivo di ricorso, i giudici hanno osservato come il reato di dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture inesistenti sussista tanto nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, tanto in quella di inesistenza relativa e in quella di sovrafatturazione qualitativa: nel primo caso, ci si trova di fronte ad un'operazione che non è mai stata posta in essere nella realtà; nel secondo, invece, i qualificativi dell'operazione erano inferiori a quelli indicati in fattura; nel terzo, la fattura attesta la cessione di beni o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti. La sovrafatturazione – qualitativa o quantitativa che sia – è punita non solo laddove la divergenza tra il reale e la rappresentazione è totale, ma anche quando è parziale, “poiché un'operazione economica si è effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, anche se in termini quantitativi minori rispetto al dichiarato”. |