La firma estesa dell'incaricato non è necessaria per la convalida della cartella a mezzo raccomandata
08 Ottobre 2015
Sulla cartella notificata per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria la firma per esteso dell'incaricato alla distribuzione. È una delle precisazioni effettuate dalla Cassazione con l'ordinanza depositata il 6 ottobre 2015, n. 19995. Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo, basandosi sulla omessa notifica di due cartelle esattoriali: la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente, ribaltando la precedente sentenza di primo grado. Secondo Equitalia, nel ricorso in Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale non aveva correttamente applicato la norma vigente, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (sulla notificazione della cartella di pagamento): tale norma non richiede, infatti, la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Un ulteriore doglianza avanzata dall'Agenzia verteva sul fatto che la CTR aveva riscontrato una irritualità nella notifica di una cartella, avvenuta con raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo in tal caso necessaria la firma per esteso dell'incaricato alla distribuzione. I Giudici della Cassazione hanno accolto il motivo di ricorso presentato dall'Agenzia. “Per il perfezionamento della notifica della cartella – si legge in ordinanza – va ritenuta sufficiente la consegna, nel domicilio del contribuente, dell'originale, nelle mani di AB, identificata, nel domicilio del contribuente, quale coniuge convivente”. Inoltre, hanno specificato, nel caso sollevato era irrilevante l'identificabilità dell'agente postale. In virtù di questo principio, i Giudici di Piazza Cavour hanno cassato la precedente sentenza di appello.
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