Rassegna di giurisprudenza di legittimità - dicembre 2016

La Redazione
10 Gennaio 2017

Dalla redazione una selezione delle pronunce della Cassazione di maggior interesse depositate nel mese di dicembre 2016.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - RIMBORSI

Cass. civ., sez. trib., 21 dicembre 2016, n. 26545

In tema di ravvedimento operoso la disciplina ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 implica il riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, sicché non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 o ai sensi dell'art. 10 L. n. 212/2000, tali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dall'Amministrazione.

IMPOSTE SUI REDDITI - IMU

Cass. civ., sez. trib., 20 dicembre 2016, n. 26279

La plusvalenza da cessione di immobili, che è oggetto dell'accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria, va verificata con riferimento al prezzo effettivo di cessione dell'immobile e non ad eventuali ipotetici valori del bene, com'erano quelli dell'OMI, per cui non è sufficiente il dato emergente da una perizia estimativa che non tenga almeno conto della finalità per la quale la stessa è stata redatta.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - TIA

Cass. civ., ss. uu., 20 dicembre 2016 n. 26268

È del giudice tributario la giurisdizione delle controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, la "prima TIA", in quanto tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IMPOSTE DIRETTE

Cass. civ., ss.uu., 19 dicembre 2016, n. 26125

Cass. civ., ss.uu., 16 dicembre 2016, n. 25977

Nell'azione di rimborso di un'imposta pagata in luogo di altri spetta al giudice tributario decidere sui procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - ECOTASSA

Cass. civ., ss. uu. 13 dicembre 2016, n. 25515

La Legge n. 549/1995 (dettante misure di razionalizzazione della finanza pubblica), introduce nell'ordinamento fiscale la cd. "ecotassa", un tributo a favore delle Regioni per "il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili" e a carico del "gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento". Il tributo è stato costruito secondo il criterio del "tasso d'imposta", quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. Inoltre rispetto alla "ecotassa" ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributari alcuni prelievi:

  • doverosità della prestazione;
  • mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti;
  • collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

L'obbligo di pagamento dell'ecotassa sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto.

VERIFICHE FISCALI - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO

Cass. civ. sez. trib., 7 dicembre 2016, n. 25129

Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), è stato ritenuto legittimo l'accertamento che abbia ricostruito i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati. Si è anche rilevato che l'acqua minerale può costituire valido elemento per la ricostruzione presuntiva del volume di affari della società intimata, esercente la medesima attività, in quanto il consumo dell'acqua minerale deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria. Si deve altresì rammentare che la facoltà per l'Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento induttivo, sussiste non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma quando gli accertamenti possano essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività, ed a ciò consegue, quindi, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

IMPOSTE DIRETTE - ICI/IMU

Cass. civ., sez. trib., 6 dicembre 2016, n. 24892

In tema di ICI dei fabbricati rurali, la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993 (convertito in legge n. 133/1994) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1-bis del D.L. n. 207/2008 (convertito in Legge n. 14/2009) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992; per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI.

AVVISO DI ACCERTAMENTO - CARTELLA ESATTORIALE

Cass. civ., sez. trib., 6 dicembre 2016, n. 24933

La cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla Legge n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla Legge n. 212/2000, art. 7 (nella specie, mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non erano stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione).

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICHE - REGIME AGEVOLATIVO

Cass. civ., sez. VI-T, 5 dicembre 2016, n. 24763

Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di favore – la qualificazione dell'attività prestata dal contribuente in termini di collaborazione coordinata e continuativa di natura professionale e non di lavoro dipendente nonché la percezione dei redditi non imponibili fino ad euro 7.500,00 lascia presupporre il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica, diventando quindi irrilevante il "venir meno delle agevolazioni di cui all'art. 148 del TUIR (per la società sportiva dilettantistica)", con conseguente applicabilità del regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, del TUIR.

CESSIONI DI IMMOBILI - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Cass. civ., sez. VI-T, 2 dicembre 2016, n. 24702

Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi in base all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 147/2015 prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR si debbano interpretare nel senso che l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell'imposta di registro di cui al d.P.R. n. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347/1990.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.