Credito d’imposta per “lavoratori svantaggiati” e omessa comunicazione telematica

La Redazione
09 Febbraio 2016

La legge finanziaria 2008 (L. 244/07), all'art. 2, co. 539, prevede una particolare ipotesi di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato i c.d. “lavoratori svantaggiati”. La procedura prevede in particolare ...

Come noto, la legge finanziaria 2008 (L. 244/07), all'art. 2, co. 539, prevede una particolare ipotesi di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato i c.d. “lavoratori svantaggiati”. In sede di attuazione, il D.M. 12 marzo 2008 ha disciplinato in concreto la procedura per l'accesso al beneficio, prevedendo ulteriori cause di decadenza: la procedura prevede in particolare l'inoltro da parte del beneficiario di un'istanza telematica, cui segue, nel caso di esito positivo, la comunicazione dell'Agenzia attestante l'accoglimento della richiesta. Coloro che hanno ricevuto tale comunicazione sono poi tenuti ad inviare altra comunicazione, sempre in forma telematica, attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto anzi menzionato.

Orbene tale comunicazione (MOD. C/IAL) costituisce a tutti gli effetti presupposto per fruire della quota di credito relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentato. Pertanto l'omessa trasmissione telematica della comunicazione, così come il ritardo, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio.

(In senso contrario CTP Napoli, 20134/IX/2015 - vd. massima Credito d'imposta per “lavoratori svantaggiati”: l'omessa comunicazione annuale non ne determina la decadenza)

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